Statuto
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Statuto

MOVIMENTO STRADA NUOVA

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Il “Movimento Strada Nuova” (di seguito anche “MSN” o “Movimento”) è un’associazione con sede legale in San Nicola la Strada, alla Piazza Parrocchia 13.

Il “Movimento Strada Nuova” non ha una durata prestabilita.

Il nome del “Movimento Strada Nuova” è abbinato a un contrassegno registrato, del quale è titolare dei diritti d’uso.

Art. 2 – Finalità e principi

Il “Movimento Strada Nuova” è una libera associazione senza fini di lucro. Si propone di promuovere e gestire un movimento di opinione e attività tendenti allo sviluppo umano, economico e sociale della comunità sannicolese, anche attraverso l’impegno nelle istituzioni comunali del proprio territorio, nel quadro della realtà provinciale, regionale e nazionale.

L’Associazione si propone di promuovere attività di natura sociale, culturale e politica rivolte alla generalità dei cittadini, intrattenendo rapporti – sulla base del reciproco riconoscimento – con partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni ed enti istituzionali. Può partecipare con proprie liste di candidati alle elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali.

L’Associazione riconosce come principi fondanti e sostanziali del proprio operare:

  • lo spirito di servizio a favore della città di San Nicola la Strada, per migliorarne la visibilità e il benessere;
  • la promozione di ogni iniziativa culturale e sociale che possa aprire la città verso la ricerca e il consolidamento di nuovi stili di vita basati sull’accrescimento del benessere personale (mente, corpo, spirito) e sull’eliminazione degli squilibri sociali tra i cittadini.

Il “Movimento Strada Nuova” è costituito da elettori e iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.

L’adesione al Movimento non prevede formalità maggiori rispetto alla richiesta di tesseramento ed è aperta ai cittadini maggiorenni.

La partecipazione al Movimento è individuale e personale e dura fino alla cancellazione dell’iscritto, che può intervenire per volontà dello stesso o per mancanza o perdita dei requisiti di ammissione.

Il “Movimento Strada Nuova” affida alla partecipazione di tutte le proprie elettrici e di tutti i propri elettori le decisioni fondamentali riguardanti l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne e la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.

Il “Movimento Strada Nuova” promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti, nonché delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a ogni livello.

Il “Movimento Strada Nuova” riconosce e rispetta l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, nonché la distinzione tra la sfera dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del Movimento sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei gruppi dirigenti e nell’indirizzo politico.

Il “Movimento Strada Nuova” riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al proprio interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale e l’origine etnica.

Il “Movimento Strada Nuova” propone un programma di governo locale e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni.

Art. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti i cittadini maggiorenni di entrambi i sessi, aventi scopi non contrastanti con le finalità del Movimento.

I soci si suddividono in:

  • soci fondatori;
  • soci ordinari;
  • soci onorari.

Hanno diritto al voto e possono far parte del Consiglio Direttivo, ricoprire la carica di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario solo i soci fondatori e ordinari.

Art. 4 – Ammissione dei soci

La campagna di tesseramento è aperta nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno; le tessere rilasciate in seguito alle richieste pervenute in tale periodo avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Chi desidera diventare socio deve presentare apposita domanda indirizzata al Presidente del MSN, nella quale deve specificare:

  1. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e domicilio;
  2. dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei regolamenti, e di tutte le norme in essi contenute;
  3. dichiarazione del pieno godimento dei diritti civili e politici;
  4. consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione, limitato al periodo di validità dell’iscrizione.

Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide liberamente il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti prescritti, con delibera presa con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Il rifiuto dell’ammissione a Socio non deve essere motivato.

Il Consiglio delibera sulla domanda di ammissione entro 1 (uno) mese dalla presentazione della stessa.

Il socio ammesso dovrà:

  • versare la quota di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;
  • sottostare ai vari obblighi derivanti dal rapporto associativo;
  • osservare lo Statuto, il regolamento interno e le delibere adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il socio neo-iscritto può partecipare all’Assemblea, ma acquisisce il diritto di voto solo dopo 90 (novanta) giorni dall’avvenuta iscrizione.

I membri impegnati in cariche remunerate in seno all’Amministrazione Comunale (Sindaco e Assessori), nel libero esercizio delle proprie facoltà decisionali, possono versare un contributo volontario in denaro a sostegno delle attività del MSN.

Il socio decade automaticamente qualora non paghi la quota sociale.

In tutti gli organi dell’associazione è garantita ai soci la pari opportunità di candidatura tra i due sessi.

Ciascun socio, purché in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto a un voto nell’assemblea generale.

Art. 5 – Diritti, doveri e cause di esclusione

La qualità di socio non è trasmissibile.

Il socio può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente e ha effetto con la presa d’atto del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci del Movimento Strada Nuova hanno diritto di:

  1. partecipare alla scelta dell’indirizzo politico mediante l’elezione diretta del Presidente, del Segretario e del Consiglio Direttivo;
  2. avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
  3. avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del Movimento;
  4. prendere parte alle assemblee;
  5. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti;
  6. votare nei referendum interni;
  7. partecipare alla formazione della proposta politica del Movimento e alla sua attuazione;
  8. avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
  9. essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del Movimento.

Tutti i soci del Movimento Strada Nuova hanno il dovere di:

  • favorire l’ampliamento dei consensi negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
  • sostenere lealmente i candidati del Movimento alle cariche istituzionali ai vari livelli;
  • aderire ai gruppi del Movimento Strada Nuova nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
  • essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento del tesseramento.

I soci del Movimento Strada Nuova hanno inoltre il dovere di partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento, contribuire al suo finanziamento, favorirne l’ampliamento delle adesioni e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori, e di rispettare lo Statuto e i regolamenti, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

Non sono ammesse al tesseramento del Movimento Strada Nuova le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici, ovvero aderenti, all’interno delle assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Movimento Strada Nuova.

L’esclusione di un socio può avvenire unicamente per gravi motivi e, più precisamente, qualora lo stesso:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei relativi regolamenti, oppure alle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
  • in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l’Associazione;
  • senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione;
  • abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  • svolga attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione;
  • non partecipi ad almeno il 50% delle riunioni a convocazione ufficiale, delle quali viene redatto apposito verbale.

Inoltre, i soci che, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, risultano candidati in liste alternative al Movimento Strada Nuova, o comunque non autorizzate dal Movimento Strada Nuova, sono esclusi e non più tesserabili.

Il Consiglio Direttivo potrà escludere il socio che incorra nei motivi di cui sopra. Il socio può opporsi entro 30 (trenta) giorni contro la suddetta esclusione, presentando al Consiglio Direttivo una relazione esplicativa di tutte le ragioni a proprio favore; tale relazione sarà esaminata dal Consiglio stesso, che nel termine di trenta giorni dalla presentazione comunicherà al socio ricorrente la conferma o la revoca dell’atto di esclusione.

I soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote e/o dei contributi versati.

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi sociali sono i seguenti:

  • l’Assemblea Generale dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario.

Art. 7 – Assemblea Generale dei Soci

Sono attribuzioni dell’Assemblea Generale dei Soci:

  • deliberare sulle direttive da seguire nello svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • deliberare sul conto consuntivo e preventivo;
  • eleggere o sfiduciare il Presidente, il Segretario politico e i componenti del Consiglio Direttivo;
  • designare i candidati da presentare alle elezioni amministrative comunali;
  • nominare eventuali soci onorari;
  • deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  • prorogare i termini di durata dell’Associazione;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e decidere sulla destinazione del patrimonio;
  • deliberare l’adesione a organismi sovra/intercomunali la cui azione possa tornare utile all’Associazione e ai soci;
  • esercitare ogni altra funzione che lo Statuto non attribuisca ad altro organo dell’Associazione.

L’Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente almeno una volta al mese. Le convocazioni relative al primo trimestre saranno anche utilizzate per approvare la relazione politica/culturale dell’Associazione, il bilancio consuntivo relativo alla precedente gestione e il bilancio preventivo.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se il Presidente non vi provvede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta, la convocazione può essere ordinata dal Consiglio Direttivo e/o dal Segretario.

L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso in bacheca e comunicazione tramite strumenti telematici e social network ufficiali del Movimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora di prima e seconda convocazione, il luogo di riunione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando interviene o è rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea può avere luogo nello stesso giorno della prima ed è valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo i casi previsti dall’art. 13 e dal comma successivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell’ambito del territorio comunale.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, oppure da un membro del Consiglio Direttivo.

Della riunione assembleare è redatto in apposito registro il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea nominato dal Presidente stesso.

Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti votanti), salvo il caso previsto dall’art. 13.

Di norma le votazioni saranno palesi e per alzata di mano; segrete nel caso si deliberi su singole persone.

Nelle votazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea tra i soci, compreso il Presidente e il Segretario politico.

I consiglieri durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti. Ciascun membro del Consiglio può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dell’Associazione nei limiti del presente Statuto; può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

  • cura l’esecuzione di tutti i deliberati dell’Assemblea;
  • redige e propone all’Assemblea i regolamenti esecutivi relativi all’applicazione del presente Statuto;
  • sviluppa le attività sociali secondo le deliberazioni dell’Assemblea;
  • compila i bilanci e le relazioni annuali;
  • gestisce e amministra l’Associazione nei limiti consentiti dai bilanci preventivi approvati dall’Assemblea dei soci;
  • decide annualmente la quota di adesione all’Associazione;
  • nomina commissioni o conferenze di studio, approfondimento e/o indirizzo;
  • si pronuncia sull’ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
  • propone all’Assemblea Generale dei Soci eventuali modifiche allo Statuto;
  • decide sulla scelta dei candidati e predispone la lista con cui il MSN si presenta alle elezioni, sia comunali sia sovracomunali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte al mese. È inoltre convocato dal Presidente e/o dal Segretario tutte le volte che lo ritengano necessario, oppure su domanda motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è effettuata tramite avviso in bacheca e canale social specifico del Consiglio.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Nelle deliberazioni palesi, a parità di voto, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto la parità comporta la ripetizione della votazione.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. Subentrano ai consiglieri dimissionari o decaduti i primi dei non eletti nell’assemblea elettiva.

Nel caso in cui il numero dei consiglieri scenda al di sotto di 4 (quattro) – ovvero della maggioranza assoluta dei componenti – il Consiglio decade, salvo l’obbligo di organizzare l’Assemblea elettiva entro 30 (trenta) giorni.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente coordina l’attività del Movimento Strada Nuova e cura i rapporti tra il Segretario, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Rappresenta l’Associazione e ne ha la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vicepresidente. La firma e la rappresentanza legale sono affidate al Presidente; in caso di sua assenza tali mansioni spettano al Segretario.

Il Presidente rimane in carica per 2 (due) anni ed è rieleggibile. La carica può essere esercitata per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente, stante la sua figura super partes, non può presentare la propria candidatura alle elezioni politiche alle quali il Movimento Strada Nuova partecipa con la propria lista di candidati. Qualora il Presidente, nell’esercizio delle proprie libertà personali, intendesse presentare la propria candidatura alle elezioni politiche, deve dimettersi dall’incarico almeno un anno prima dello svolgimento delle stesse in regime ordinario, e comunque immediatamente in caso di interruzione anticipata dell’amministrazione comunale o sovracomunale.

Art. 10 – Segretario

Il Segretario rappresenta il Movimento Strada Nuova e ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.

Il Segretario cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco, i consiglieri e gli assessori, e deve:

  • vigilare sull’esatta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali;
  • procedere collegialmente, almeno una volta l’anno o ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a verifiche e accertamenti, redigendo apposita relazione per l’Assemblea;
  • vigilare affinché le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano tenute regolarmente;
  • esaminare i bilanci almeno 10 (dieci) giorni prima dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale di presentazione degli stessi;
  • convocare l’Assemblea qualora non vi provveda il Presidente;
  • pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni sull’eventuale ricorso proposto dal socio escluso dal Consiglio Direttivo.

La firma e la rappresentanza politica sono affidate al Segretario; in caso di sua assenza tali mansioni spettano al Presidente.

Il Segretario rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. La carica può essere esercitata per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Segretario, stante la sua figura super partes, non può presentare la propria candidatura alle elezioni politiche alle quali il Movimento Strada Nuova partecipa con la propria lista di candidati. Qualora il Segretario, nell’esercizio delle proprie libertà personali, intendesse presentare la propria candidatura alle elezioni politiche, deve dimettersi dall’incarico almeno un anno prima dello svolgimento delle stesse in regime ordinario, e comunque immediatamente in caso di interruzione anticipata dell’amministrazione comunale o sovracomunale.

Art. 11 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è composto dai fondi in denaro accantonati e da eventuali beni mobili e immobili.

Art. 12 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio sociale. Gli avanzi di gestione non sono ripartibili tra i soci, ma vengono destinati al patrimonio sociale. Il Consiglio Direttivo potrà destinare parte degli avanzi di gestione a iniziative di carattere mutualistico, sociale e culturale, previa approvazione dell’Assemblea.

Art. 13 – Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo con l’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, col voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti, che in questo specifico caso devono risultare pari ad almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Art. 14 – Regolamenti interni

Per la gestione delle attività di funzionamento interno, comprese le elezioni delle cariche istituzionali interne al Movimento nonché i referendum consultivi interni, il Movimento Strada Nuova si doterà di appositi regolamenti e codici di comportamento, la cui applicazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, secondo le modalità e con le maggioranze di cui all’art. 7 del presente Statuto.

Art. 15 – Rinvio alla legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni.

San Nicola la Strada (CE), 11 marzo 2017

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